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Situazione paradossale in Liguria

Liguria. Comilva e Libera Scelta Liguria segnalano la situazione paradossale che si sta verificando in queste ore nella nostra regione. Nonostante lo scorso 8 marzo, si sia svolta un’apposita riunione sul tema dell’obbligo vaccinale, nella quale il Provveditorato agli Studi, promotore dell’iniziativa che ha riscosso una notevole adesione da parte dei dirigenti scolastici di tutta la regione, ha voluto chiarire i termini della corretta applicazione della legge, si registra il persistere di errate interpretazioni da parte di alcuni dirigenti scolastici di istituti sia pubblici che privati che gestiscono scuole per l’infanzia o asili nido. Il Provveditore Locatelli è entrato nel merito degli adempimenti effettivamente di competenza degli istituti, mettendo in guardia sulle iniziative che si configurerebbero come abuso.

La legge prevede, infatti, che i bambini possano terminare l’anno scolastico in corso anche per la fascia 0-6 anni (ricordiamo che è questa la fascia d’età per la quale la legge prevede l’esclusione dalla frequenza a partire dall’a.s. 2018/2019). Per agevolare un’efficace gestione delle procedure ed evitare inciampi e situazioni sgradevoli per tutti, la Regione Liguria si è attivata con interventi chiarificatori atti a evitare errate interpretazioni del dettato normativo. Eppure ancora oggi si registra quanto segue.

I dirigenti scolastici di vari istituti stanno portando avanti un comportamento irricevibile, avanzando pretesa di ottenere dai genitori i certificati di avvenuta vaccinazione pena la non ammissione alle lezioni a partire da lunedì 12 marzo. In alcuni istituti sono già stati consegnati alle famiglie provvedimenti di esclusione dalla frequenza. In alcuni casi si è reso evidente uno scambio di informazioni Asl – scuola, che non è contemplato in nessun caso neppure dalla recentissima adesione della Liguria alla procedura semplificata (vedasi documento del 5 marzo allegato). Il dirigente scolastico non è tenuto a verificare il percorso vaccinale del bambino, ma solamente a inviare alla Asl l’elenco degli iscritti per poi ricevere, entro giugno, l’evidenza dalla Asl se gli iscritti siano adempienti o meno. Pertanto è molto grave che si stia verificando una tale protratta situazione di violazione della privacy.
Inoltre segnaliamo che l’unico ente che può dichiarare adempienza o inadempienza vaccinale è la Asl di zona (che lo farà, ripetiamo, entro giugno 2018 con eventuali conseguenze sulla frequenza all’a.s. 2018/2019): il dirigente scolastico che si sostituisce alla struttura sanitaria nel valutare l’adempienza vaccinale e nel porre in atto l’esclusione di bambini precedentemente ai termini della legge (Art. 3 e art. 5) compie una gravissima violazione, per la quale si espone ad essere penalmente perseguibile per la fattispecie di reato di abuso d’ufficio. E le famiglie non mancheranno di adire le vie legali nei confronti di questi soggetti, se si renderà necessario.

L’applicazione del Decreto Legge 7 giugno 2017 DL 73/2017 convertito in Legge 119/2017 prevede che:
1. Per l’anno scolastico 2017-2018, la scadenza del 10 marzo 2018 è da intendersi relativa solo a coloro che avevano presentato esclusivamente la documentazione dell’Autocertificazione a settembre 2017, così come specificato anche nelle circolari ministeriali successivamente pubblicate (circolare Miur 27 febbraio 2018 punto 1.1). Tale procedura non può essere applicata a coloro che hanno presentato la richiesta di vaccinazione (lettera “VIA LIGURE” ovvero richiesta formale di appuntamento presso le Aziende Sanitarie), i quali non hanno alcun ulteriore onere se non quello di attendere l’esito dell’iter avviato con l’Azienda Sanitaria. Pertanto costoro non devono produrre alcuna documentazione aggiuntiva, essendo invece legittimati a portare avanti il loro personale percorso informativo, avviato con la richiesta di appuntamento Asl, per un approccio consapevole alla vaccinazione, come previsto dal testo di legge. Questo perché, prima di definire lo stato di inadempienza del singolo soggetto, le attività di recupero da parte delle Aziende Sanitarie devono essere completate secondo modalità ben definite e le famiglie devono poter portare a termine il percorso informativo avviato per un approccio consapevole alla vaccinazione, come previsto dal testo di legge.
2. Per l’anno scolastico 2018-2019, visto il pronunciamento del Garante della Privacy, a seguito dell’istituzione dell’anagrafe vaccinale, verrà utilizzata la così detta “procedura semplificata” che prevede che all’atto dell’iscrizione i genitori non debbano dichiarare nulla sullo stato vaccinale, né depositare documentazione in merito.
3. Si precisa inoltre che l’unico Ente in grado di dire se un bambino è adempiente o meno è la Azienda Sanitaria Locale (e non un Dirigente Scolastico) e tale comunicazione non può essere fatta dall’Ente sopra citato prima del 20 giugno 2018. Le Aziende Sanitarie Locali, entro il 10 giugno 2018, dovranno fornire alle Scuole indicazione dei soggetti non in regola con le vaccinazioni, entro i dieci giorni successivi (20 giugno 2018) i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, dovranno invitare i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale a depositare entro il 10 luglio la documentazione richiesta. Il 20 luglio gli Uffici Scolastici dovranno trasmettere la documentazione ricevuta alle Aziende Sanitarie oppure comunicare il mancato deposito in ordine alla violazione dell’obbligo vaccinale. Per i soli servizi educativi per l’infanzia, il mancato deposito della documentazione entro il 10 luglio comporta inoltre la decadenza dell’iscrizione.
Appare quindi evidente che espulsioni che avvengano prima di quella data siano illecite ed i Dirigenti Scolastici che dovessero emanare un provvedimento simile, si esporranno ad essere perseguibili penalmente per la fattispecie di reato di abuso d’ufficio.
4. I legali Comilva sono pronti a avviare provvedimenti legali contro chiunque violi la legge, a tutela dei propri associati

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