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L’installazione di un sistema di accumulo, collegato a un impianto fotovoltaico, dà diritto alla detrazione Irpef del 50% (prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico) se è contestuale o successiva a quella dell’impianto, configurandosi, in tal caso, il primo come un elemento funzionalmente collegato al secondo.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 8 del 19 settembre 2018 a seguito dell’interpello di un contribuente.

Al riguardo, la circolare del 27 aprile 2018, n. 7 (nel confermare i chiarimenti forniti dalla risoluzione del 2 aprile 2013, n. 22), ha ribadito che danno diritto al beneficio di cui trattasi anche le spese sostenute per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.

Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente a servizio dell’abitazione.

Al riguardo, in linea generale, un sistema di accumulo ha la funzione di immagazzinare l’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltaico e di rilasciarla nei momento in cui lo stesso impianto non riesce a sopperire alle esigenze energetiche dell’abitazione (come, ad esempio, durante al notte oppure nei casi in cui il consumo è maggiore rispetto alla produzione da impianto fotovoltaico) consentendo di aumentare la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico con benefici di tipo economico (evitare il riacquisto dalla rete di energia precedentemente venduta) ed energetico (ridurre le dispersioni collegate alla trasmissione di energia).

Relativamente a tale ultimo aspetto, in base a precisazioni rese dal Ministero dello sviluppo economico, l’installazione di un sistema di accumulo non può ritenersi di per sé un intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico.

Tuttavia, come chiarito espressamente dalla circolare del 27 aprile 2018, n. 7, la riconducibilità del suddetto intervento alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR è consentita esclusivamente nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico configurandosi, in dette ipotesi, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità. In ogni caso il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.

Resta fermo che, ai fini della fruizione della detrazione in esame, l’istante dovrà rispettare tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa di riferimento.

Gianluca Ferrari Innovation Phone +39 392 551 5262

http://www.ferrariinnovation.it/

https://risparmiareconlerinnovabili.blogspot.it/

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