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La legge sulla caccia vieta l’immissione di cinghiali nell’ambiente (articolo 7 del Collegato Ambientale, legge 221/2015) ma non la reimmissione. I volontari della Protezione Animali savonese restituiscono cortesemente al mittente, l’assessore regionale Mai, l’accusa di emotività ed ignoranza loro gratuitamente rivolta a mezzo stampa.

Lo spirito della legge vuole infatti evitare che si introducano nel territorio animali ad esso estranei, come i cinghiali ed i caprioli comprati dai cacciatori nel secolo scorso da allevamenti e liberati affinchè si riproducessero fino a diventare diffusi, come accaduto, per essere cacciati; attività irresponsabile che nessun politico, a parte il Movimento 5 Stelle, contesta mai ai cacciatori, veri colpevoli del presunto esubero di queste specie e dei presunti danni arrecati all’agricoltura. Liberare in zone boschive lontane i cuccioli di cinghiale catturati nelle gabbie di Bergeggi era una soluzione umanitaria ed efficace (il soggetto catturato, memore del trauma subìto, difficilmente ritornerà sul posto), invece di fucilarli sul posto, perfettamente rispettosa della legge sopra menzionata, perché si spostavano da un ambiente ad un altro animali appartenenti all’ambiente stesso.

Enpa invita inoltre l’assessore Mai (e Toti che dice?) a cominciare ad ascoltare non solo cacciatori e pescatori ma anche le migliaia di cittadini, tra cui suoi elettori e del suo partito, e propone agli agenti della polizia regionale a rifiutarsi, a propria autotutela, di eseguire ulteriori esecuzioni sommarie di cinghiali in gabbia. Nel seguito l’estratto del testo della legge.

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale)

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006) (GU n.13 del 18-1-2016 )

Art. 7.

(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992)

  1. È vietata l’immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992.
  3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (Sus scrofa).

c.s.

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